I SIGNORI GIANLUCA S. E PIERALBERTO M. ,
PRESIDENTI FONDATORI DELL ACCADEMIA BELMELORO®
Visto l art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità;
Visto l art. 33 della Costituzione, che riconosce il diritto delle accademie di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
Vista la definizione di ACCADEMIE data dal Nuovo dizionario giuridico, a cura di F. Del Giudice;
Emanano il seguente
STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - FINALITA SOCIALI. - L ACCADEMIA BELMELORO, fondata addì 7 novembre 1996 dai Signori Gianluca S. e Pieralberto M. , è un ritrovo di persone intellettualmente, socialmente e culturalmente attive che, nella durata del convivio, trattano argomenti socio-economico-politico-culturali di rilevanza non trascurabile. Sono altresì oggetto di riunione attività goliardico - sportive, atte ad evidenziare come lesperienza accademica sia intrisa anche di una dimensione ludica-ricreativa.
Art. 2 - RAPPORTI SOCIALI - I rapporti fra soci sono contraddistinti dalla più forte assistenza reciproca, ottenuta mediante la sinergia delle competenze delle risorse dei singoli soci; tale legame ha rilevamza autonoma anche al di fuori dei convivi accademici.
Art. 3 - MODALITA - L Accademia si basa su di una struttura di intimità sociale, in nome della quale è necessario il carattere segreto della stessa e delle sue attività.
TITOLO II
GLI ACCADEMICI
Art. 4 - ACCADEMICI - Gli Accademici sono:
* Gianluca S. alias Cucca
* Pieralberto M. alias Jacques
* Enrico G. alias Sgualo
* Marcello F. alias Ciello
* Giovanni C. alias Joe - Katta
* Lorenzo B. alias Lollo
* Alessandro C. alias Sandro
Art. 5 - NUOVI ASSOCIATI - L ingresso di nuovi Accademici è deciso unicamente dai membri dellAccademia riuniti in seduta plenaria, previo consenso unanime dei medesimi. Suddetta decisione è altresì ratificata dai presidenti fondatori.
Art. 6 - RECESSO DEL SOCIO - Ogni socio può lasciare in qualsiasi momento l Accademia, qualora ricorrano motivi tali da impedire la sua pacifica continuazione in seno all Accademia. In questo caso egli non avrà diritto al risarcimento dei danni e non gli verrà restituita la quota sociale.
Art. 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO - Il socio può essere escluso dall Accademia per gravi inadempimenti o per motivi tali da impedire una serena continuazione dei rapporti sociali. Anche in questo caso il socio non avrà diritto al risarcimento dei danni e non gli verrà restituita la quota sociale.
Art. 8 - INVITATI - Sporadicamente, a seconda delle necessità degli Accademici, saranno distribuiti inviti a persone esterne allaccademia. Gli invitati potranno essere proposti da qualsiasi membro dell Accademia e votati a maggioranza relativa, in caso di parità la decisione penderà dal giudizio dei due presidenti fondatori.
TITOLO II BIS
DECISIONI
Art.8bis - DECISIONI - Per tutte le decisioni non espressamente previste dallo statuto, lAccademia decide a maggioranza semplice.
TITOLO III
CARICHE
Art. 9 - I PRESIDENTI - I presidenti sono eletti dall Accademia con votazione a maggioranza assoluta; rimangono in carica per la durata di un anno sociale e si insediano all inizio dell anno stesso.
Art. 10 - ATTRIBUZIONI - I presidenti:
* fissano l ordine del giorno dei convivi;
* indicono le votazioni, salvo quella per la loro destituzione;
* propongono l ammontare della quota sociale, previo parere consultivo del tesoriere;
* ratificano le nuove adesioni, i recessi e le esclusioni;
* approvano i bilanci preventivi e consuntivi proposti loro dal tesoriere;
* propongono le commissioni.
Art. 11 - DESTITUZIONE - Qualora i presidenti violino, attraverso parole, comportamenti o omissioni,
le norme del presente statuto, saranno destituiti se i 2/3 dell Accademia si esprimono in tal senso.
Art. 12 - IL GOVERNATORE - Il governatore è eletto con votazione a maggioranza semplice dallAccademia. Ha potere di propulsione e iniziativa, si preoccupa di stilare annualmente un programma sociale da affiancare alle eventuali proposte dei singoli accademici; per l attuazione del medesimo, si coordina col potere presidenziale relativo all ordine del giorno dei convivi. La sua carica ha durata semestrale.
Art. 13 - TESORIERE - Il tesoriere ha la funzione di raccogliere le quote sociali, tenere la cassa dellAccademia, aggiornarne del contenuto gli accadermici. Inoltre può disporre di suddetta cassa limitatamente allordinaria amministrazione. Qualora manchino delle somme ingenti di denaro, il tesoriere sarà tenuto responsabile di tale ammanco.
Art.14 - CANCELLIERE - Il cancelliere ha la fuzione di coordinare i lavori durante il convivio, deve tenere il computo dei presenti e degli assenti, deve contattare i soci per ricordargli le conviviali e deve redigere i verbali delle suddette.
Art. 15 - CARICHE NON TIPIZZATE - Altre cariche non tipicamente previste, possono essere istituite per la durata massima di un anno sociale, con votazione a maggioranza semplice.
TITOLO IV
COMMISSIONI
Art. 16 - COMMISSIONI - Per l attuazione delle finalità sociali e dello specifico programma annuale, lAccademia si avvale delle commissioni, costituite da uno o più soci; sarà compito di queste curare i dettagli tecnici relativi ai singoli incarichi; vengono nominate dai presidenti e votate a maggioranza semplice, restano in carica sino al raggiungimento dell obiettivo sociale prefissato.
TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Art. 17 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - Potranno essere proposte modificazioni dello statuto ora vigente, da qualsiasi accademico; tale proposta sarà attuata unicamete previa votazione a maggioranza qualificata e ratificata dai presidenti fondatori.